Art. 7.
(Competenze delle regioni).

      1. In conformità ai princìpi fondamentali previsti dalla presente legge, le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme di programmazione volte esclusivamente a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore definendo i criteri per l'esercizio

 

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delle competenze amministrative da parte dei comuni, in funzione del conseguimento delle seguenti finalità:

          a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento dei panifici di elevata capacità produttiva;

          b) garantire condizioni omogenee di accesso professionale al mercato per le imprese operanti nel settore;

          c) assicurare la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore.

      2, La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce i criteri ai quali deve conformarsi la disciplina concernente il procedimento amministrativo di avvio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi presso lo sportello unico comunale avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli impianti di panificazione e di cottura sono autorizzati previo accertamento della rispondenza degli impianti ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
      3. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo sono assicurate forme stabili di consultazione e di partecipazione delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della pianificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.